Art. 10

Responsabilità delle autorità competenti

In vigore dal 29 nov 2018
Responsabilità delle autorità competenti 1.   Le autorità competenti sono responsabili della correttezza delle informazioni inserite manualmente o trasmesse automaticamente all'applicazione del registro elettronico centrale che riguardano le persone fisiche o giuridiche da esse autorizzate o registrate nonché gli agenti e i prestatori di servizi che prestano i servizi di cui all', lettera k), punti i) e ii), e lettera l), della direttiva (UE) 2015/2366 iscritti nel rispettivo registro pubblico nazionale. 2.   L'applicazione del registro elettronico centrale consente agli utenti interni e alle applicazioni dei registri pubblici nazionali di inserire o modificare le informazioni per le quali sono responsabili le rispettive autorità competenti. 3.   Le autorità competenti non sono in grado di modificare le informazioni per le quali sono responsabili altre autorità competenti. 4.   Le autorità competenti non sono in grado di inserire informazioni riguardanti gli istituti di pagamento, le persone fisiche o giuridiche che beneficiano di esenzione a norma dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2015/2366 e i loro agenti, i prestatori di servizi di informazione sui conti, gli enti di cui all', paragrafo 5, punti da 4 a 23, della direttiva 2013/36/UE, gli istituti di moneta elettronica, le persone giuridiche che beneficiano di deroga a norma dell' della direttiva 2009/110/CE e i loro agenti, e i prestatori di servizi che prestano i servizi di cui all', lettera k), punti i) e ii), e lettera l), della direttiva (UE) 2015/2366 stabiliti in un altro Stato membro ospitante.
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