Art. 14

Traccia di audit

In vigore dal 29 nov 2018
Traccia di audit 1.   Il registro elettronico centrale consente la registrazione di tutte le informazioni trasmesse dalle autorità competenti all'ABE. 2.   Il registro elettronico centrale consente di registrare tutte le azioni manuali o automatiche effettuate, rispettivamente, dalle applicazioni dei registri pubblici nazionali o da utenti interni nonché il momento in cui tali azioni sono state effettuate. 3.   L'ABE è in grado di accedere ai dati registrati a norma dei paragrafi 1 e 2. 4.   Dai dati registrati a norma dei paragrafi 1 e 2 l'ABE è in grado di estrarre relazioni che le consentono di monitorare e interpretare le informazioni trasmesse dalle autorità competenti.
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