Art. 16
Visualizzazione dei risultati della ricerca
In vigore dal 29 nov 2018
Visualizzazione dei risultati della ricerca
1. Il registro elettronico centrale visualizza come risultati della ricerca tutte le persone fisiche o giuridiche che soddisfano i criteri di ricerca compilati dall'utente.
2. Le informazioni visualizzate riguardanti le persone fisiche e giuridiche comprendono i seguenti elementi:
a)
il nome della persona;
b)
il numero identificativo nazionale della persona;
c)
il paese in cui la persona è stabilita;
d)
la città in cui la persona è stabilita;
e)
il tipo di persona fisica o giuridica di cui all', paragrafi da 2 a 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/410;
f)
i servizi di pagamento e i servizi di moneta elettronica forniti.
3. Alla selezione del nome di una data persona fisica o giuridica dai risultati di ricerca visualizzati, le informazioni di cui all', paragrafi da 2 a 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/410 sono visualizzate per la persona in questione, comprese l'ultima data e ora inserite dall'ABE.
4. Gli agenti sono visualizzati sia come registrazione distinta che come parte della registrazione della persona fisica o giuridica per conto della quale essi prestano servizi di pagamento.
5. L'ABE presenta correttamente nel registro elettronico centrale le informazioni trasmesse dalle autorità competenti e garantisce che le informazioni presentate siano complete.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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