Art. 17
Scaricamento di informazioni
In vigore dal 29 nov 2018
Scaricamento di informazioni
1. L'ABE mette a disposizione il contenuto del registro elettronico centrale ai fini dello scaricamento manuale e automatico da parte degli utenti pubblici del registro, tramite copia in un file standardizzato.
2. L'ABE aggiorna il file standardizzato di cui al paragrafo 1 almeno due volte al giorno ad intervalli di tempo predeterminati. L'ABE pubblica gli intervalli di tempo predeterminati per tali aggiornamenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:411:oj#art-17