Art. 16 · Visualizzazione dei risultati della ricerca

Art. 16

Visualizzazione dei risultati della ricerca

In vigore dal 29 nov 2018
Visualizzazione dei risultati della ricerca 1.   Il registro elettronico centrale visualizza come risultati della ricerca tutte le persone fisiche o giuridiche che soddisfano i criteri di ricerca compilati dall'utente. 2.   Le informazioni visualizzate riguardanti le persone fisiche e giuridiche comprendono i seguenti elementi: a) il nome della persona; b) il numero identificativo nazionale della persona; c) il paese in cui la persona è stabilita; d) la città in cui la persona è stabilita; e) il tipo di persona fisica o giuridica di cui all', paragrafi da 2 a 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/410; f) i servizi di pagamento e i servizi di moneta elettronica forniti. 3.   Alla selezione del nome di una data persona fisica o giuridica dai risultati di ricerca visualizzati, le informazioni di cui all', paragrafi da 2 a 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/410 sono visualizzate per la persona in questione, comprese l'ultima data e ora inserite dall'ABE. 4.   Gli agenti sono visualizzati sia come registrazione distinta che come parte della registrazione della persona fisica o giuridica per conto della quale essi prestano servizi di pagamento. 5.   L'ABE presenta correttamente nel registro elettronico centrale le informazioni trasmesse dalle autorità competenti e garantisce che le informazioni presentate siano complete.
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