Art. 44

Discarico

In vigore dal 26 nov 2018
Discarico 1.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, si applicano gli articoli da 260 a 263 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. 2.   La decisione di discarico riguarda i conti di cui all' del presente regolamento, ad eccezione della parte a cura della BEI conformemente all'. Il discarico di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 è concesso per quanto concerne le risorse dell'11o FES gestite dalla Commissione a norma dell', paragrafo 2, del presente regolamento per l'anno n. 3.   La decisione di discarico è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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