Art. 44
Discarico
In vigore dal 26 nov 2018
Discarico
1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, si applicano gli articoli da 260 a 263 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
2. La decisione di discarico riguarda i conti di cui all' del presente regolamento, ad eccezione della parte a cura della BEI conformemente all'. Il discarico di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 è concesso per quanto concerne le risorse dell'11o FES gestite dalla Commissione a norma dell', paragrafo 2, del presente regolamento per l'anno n.
3. La decisione di discarico è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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