Art. 14

Esecuzione dell'11o FES in conformità del principio della sana gestione finanziaria e performance

In vigore dal 26 nov 2018
Esecuzione dell'11o FES in conformità del principio della sana gestione finanziaria e performance 1.   Si applicano l', l', paragrafi 2 e 3, e gli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. 2.   La Commissione assume le responsabilità dell'Unione definite all' dell'accordo di partenariato ACP-UE e quelle definite dalla decisione 2013/755/UE. A tal fine dà esecuzione alle entrate e alle spese dell'11o FES conformemente alla parte prima e alla parte terza del presente regolamento, sotto la propria responsabilità ed entro i limiti delle risorse dell'11o FES. 3.   Gli Stati membri cooperano con la Commissione affinché le risorse dell'11o FES siano utilizzate secondo il principio della sana gestione finanziaria e performance.
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