Art. 57

Inizio della procedura relativa ai contributi

In vigore dal 26 nov 2018
Inizio della procedura relativa ai contributi La procedura relativa ai contributi degli Stati membri di cui agli articoli da 19 a 22 si applica per la prima volta per quanto riguarda i contributi dell'anno n + 2, a condizione che l'accordo interno entri in vigore tra il 1o ottobre dell'anno n e il 30 settembre dell'anno n + 1.
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