Art. 57
Inizio della procedura relativa ai contributi
In vigore dal 26 nov 2018
Inizio della procedura relativa ai contributi
La procedura relativa ai contributi degli Stati membri di cui agli articoli da 19 a 22 si applica per la prima volta per quanto riguarda i contributi dell'anno n + 2, a condizione che l'accordo interno entri in vigore tra il 1o ottobre dell'anno n e il 30 settembre dell'anno n + 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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