Art. 15

Metodi di esecuzione

In vigore dal 26 nov 2018
Metodi di esecuzione Si applicano l'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c), l'articolo 62, paragrafo 2, primo e terzo comma, e l'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1877:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo