Art. 15
Metodi di esecuzione
In vigore dal 26 nov 2018
Metodi di esecuzione
Si applicano l'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c), l'articolo 62, paragrafo 2, primo e terzo comma, e l'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Storico versioni
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