Art. 46

Previsioni di impegni e di pagamenti del Fondo investimenti

In vigore dal 26 nov 2018
Previsioni di impegni e di pagamenti del Fondo investimenti Ogni anno la BEI comunica alla Commissione, anteriormente al 1o settembre, in conformità dell'accordo interno, le sue previsioni di impegni e di pagamenti, necessarie ai fini della comunicazione di cui all', paragrafo 1, dell'accordo interno, relativamente alle operazioni del Fondo investimenti, compresi gli abbuoni di interesse cui dà esecuzione. La BEI trasmette alla Commissione previsioni aggiornate di impegni e di pagamenti quando ciò viene ritenuto opportuno. Le modalità relative a tali previsioni vengono stabilite nella convenzione di gestione di cui all', paragrafo 4, del presente regolamento.
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