Art. 49

Esecuzione del Fondo investimenti

In vigore dal 26 nov 2018
Esecuzione del Fondo investimenti 1.   Per gli strumenti finanziati con le risorse dell'11o FES alla cui gestione provvede la BEI si applicano le regole della BEI. 2.   Per i programmi o progetti cofinanziati dagli Stati membri o da loro organismi incaricati dell'esecuzione, secondo le priorità che sono enunciate nelle strategie di cooperazione e nei documenti di programmazione di cui al regolamento (UE) 2015/322 e stabiliti dall', paragrafo 1, secondo e terzo comma, dell'accordo interno e dall'articolo 74 della decisione 2013/755/UE, la BEI può affidare compiti relativi all'esecuzione del Fondo investimenti agli Stati membri o ai loro organismi incaricati dell'esecuzione. 3.   I nomi dei destinatari del sostegno finanziario a titolo del Fondo investimenti sono pubblicati dalla BEI, a meno che la loro diffusione rischi di ledere gli interessi commerciali dei destinatari, nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e sicurezza, in particolare la tutela dei dati personali. I criteri di pubblicazione e il grado di specificità tengono conto delle peculiarità del settore e della natura del Fondo investimenti. 4.   Le modalità d'esecuzione della presente parte sono oggetto di una convenzione di gestione tra la Commissione, che agisce in nome dell'Unione, e la BEI.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1877:oj#art-49

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo