Art. 51
Contabilità e stati finanziari del Fondo investimenti
In vigore dal 26 nov 2018
Contabilità e stati finanziari del Fondo investimenti
1. La BEI tiene la contabilità del Fondo investimenti, compresi gli abbuoni di interesse cui dà esecuzione e finanziati dall'11o FES, per consentire di seguire il ciclo completo, dal ricevimento dei fondi al versamento fino alle entrate generate ed agli eventuali recuperi successivi. La BEI elabora le norme e i metodi contabili pertinenti ispirati alle norme contabili internazionali e ne informa la Commissione e gli Stati membri.
2. La BEI invia ogni anno al Consiglio e alla Commissione una relazione sull'esecuzione delle operazioni finanziate a valere sulle risorse dell'11o FES da essa gestite, compresi gli stati finanziari stabiliti secondo le norme e i metodi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le informazioni di cui all', paragrafo 2.
3. Questi documenti sono presentati sotto forma di progetto entro il 28 febbraio e nella versione definitiva entro il 30 giugno dell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, affinché possano essere utilizzati dalla Commissione per preparare i conti di cui all' del presente regolamento, a norma dell', paragrafo 4, dell'accordo interno. La BEI presenta alla Commissione, entro il 31 marzo, la relazione sulla gestione finanziaria delle risorse da essa gestite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1877:oj#art-51