Art. 38
Conti dell'11o FES
In vigore dal 26 nov 2018
Conti dell'11o FES
1. I conti annuali dell'11o FES sono preparati per ciascun esercizio, che ha inizio il 1o gennaio e si chiude al 31 dicembre. Tali conti comprendono quanto segue:
a)
gli stati finanziari;
b)
la relazione sull'esecuzione finanziaria.
Gli stati finanziari sono accompagnati dalle informazioni fornite dalla BEI a norma dell' del presente regolamento.
Si applica l'articolo 243 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
2. Entro il 31 marzo dell'esercizio successivo il contabile comunica i conti provvisori alla Corte dei conti per via elettronica.
La Corte dei conti formula, entro il 15 giugno dell'esercizio successivo, le sue osservazioni su tali conti provvisori, relativamente alla parte delle risorse dell'11o FES della cui gestione finanziaria è responsabile la Commissione, per permettere a quest'ultima di apportare le correzioni giudicate necessarie per redigere i conti definitivi.
3. La Commissione approva i conti definitivi e li trasmette per via elettronica, entro il 31 luglio dell'esercizio successivo, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.
Entro la stessa data il contabile trasmette alla Corte dei conti una dichiarazione relativa ai conti definitivi.
Si applica l'articolo 246, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Entro il 15 novembre dell'esercizio successivo i conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, corredati della dichiarazione di affidabilità fornita dalla Corte dei conti a norma dell' del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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