Art. 40
Monitoraggio e relazioni da parte della Commissione e della BEI
In vigore dal 26 nov 2018
Monitoraggio e relazioni da parte della Commissione e della BEI
1. La Commissione e la BEI monitorano, ciascuna nell'ambito delle sue competenze, l'uso dell'assistenza dell'11o FES da parte degli Stati ACP, dei PTOM e di qualsiasi altro beneficiario, nonché l'attuazione dei progetti finanziati con l'assistenza dell'11o FES, tenendo conto in modo particolare degli obiettivi di cui agli dell'accordo di partenariato ACP-UE e alle corrispondenti disposizioni della decisione 2013/755/UE.
2. La BEI informa periodicamente la Commissione circa l'attuazione dei progetti finanziati con le risorse dell'11o FES che amministra, secondo le procedure definite negli orientamenti operativi del Fondo investimenti.
3. La Commissione e la BEI forniscono agli Stati membri le informazioni sull'esecuzione operativa delle risorse dell'11o FES come previsto dall' del regolamento (UE) 2015/322. La Commissione comunica tali informazioni alla Corte dei conti.
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