Art. 18
Il contabile
In vigore dal 26 nov 2018
Il contabile
1. Il contabile dell'11o FES è il contabile della Commissione.
2. Si applicano l'articolo 77, paragrafo 1, primo comma, lettera a) e lettere da c) a f), l'articolo 78, paragrafi 3 e 4, l'articolo 79, l'articolo 80, paragrafi 1, 2 e 3, l'articolo 81, l'articolo 82, paragrafi da 2 a 10, nonché gli articoli 84, 85 e 86 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
3. Le norme contabili di cui all'articolo 80, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 si applicano alle risorse dell'11o FES gestite dalla Commissione. Nell'applicazione di tali norme all'11o FES si tiene conto della natura specifica delle attività del Fondo.
4. Il contabile prepara e, previa consultazione dell'ordinatore competente, adotta il piano contabile per le operazioni dell'11o FES.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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