Art. 19

Contributo annuo e frazioni annue

In vigore dal 26 nov 2018
Contributo annuo e frazioni annue 1.   In conformità dell' dell'accordo interno, il massimale dell'importo annuo del contributo per l'anno n + 2 e l'importo annuo del contributo per l'anno n + 1, nonché il suo versamento in tre frazioni, sono fissati secondo la procedura riportata nei paragrafi da 2 a 7 del presente articolo. Le frazioni dovute dai singoli Stati membri sono fissate in proporzione al rispettivo contributo all'11o FES secondo quanto stabilito dall', paragrafo 2, dell'accordo interno. 2.   Entro il 15 ottobre dell'anno n la Commissione presenta una proposta che fissa: a) il massimale dell'importo annuo del contributo per l'anno n + 2; b) l'importo annuo del contributo per l'anno n + 1; c) l'importo della prima frazione del contributo per l'anno n + 1; d) una previsione indicativa non vincolante, basata su un approccio statistico, degli importi annui dei contributi previsti per gli anni n + 3 e n + 4. Il Consiglio decide su tale proposta entro il 15 novembre dell'anno n. Gli Stati membri versano la prima frazione del contributo per l'anno n + 1 entro il 21 gennaio dell'anno n + 1. 3.   Entro il 15 giugno dell'anno n + 1 la Commissione presenta una proposta che fissa: a) l'importo della seconda frazione del contributo per l'anno n + 1; b) l'importo annuo del contributo per l'anno n + 1 riveduto sulla base delle esigenze effettive qualora, in conformità dell', paragrafo 3, dell'accordo interno, l'importo annuo dovesse deviare dalle esigenze effettive. Il Consiglio decide sulla proposta entro 21 giorni di calendario dalla presentazione della proposta da parte della Commissione. Gli Stati membri versano la seconda frazione entro 21 giorni di calendario dall'adozione della decisione del Consiglio. 4.   Entro il 15 giugno dell'anno n + 1, la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio lo stato degli impegni, i pagamenti e gli importi annui delle richieste di contributi presentate nell'anno n e previste per gli anni n + 1 e n + 2, tenendo conto delle previsioni della BEI per quanto riguarda la gestione e il funzionamento del Fondo investimenti, ivi compresi gli abbuoni di interesse effettuati dalla BEI. La Commissione fornisce gli importi annui dei contributi per Stato membro, nonché l'importo che il FES deve ancora pagare, distinguendo tra parte della BEI e parte della Commissione. Gli importi per gli anni n + 1 e n + 2 si basano sulla capacità concreta di erogare il livello di risorse proposto, adoperandosi nel contempo al fine di evitare variazioni significative tra i vari anni, nonché saldi di fine esercizio significativi. 5.   Entro il 10 ottobre dell'anno n + 1 la Commissione presenta una proposta che fissa: a) l'importo della terza rata del contributo per l'anno n + 1; b) l'importo annuo del contributo per l'anno n + 1 riveduto sulla base delle esigenze effettive qualora, in conformità dell', paragrafo 3, dell'accordo interno, l'importo annuo dovesse deviare dalle esigenze effettive. Il Consiglio decide sulla proposta entro 21 giorni di calendario dalla presentazione della proposta da parte della Commissione. Gli Stati membri versano la terza frazione entro 21 giorni di calendario dall'adozione della decisione del Consiglio. 6.   La somma delle frazioni relative a un determinato anno non supera l'importo annuo del contributo stabilito per tale anno. L'importo annuo del contributo non supera il massimale stabilito per tale anno. Il massimale è aumentato solo alle condizioni previste dall', paragrafo 4, dell'accordo interno. Un eventuale aumento del massimale è inserito nelle proposte di cui ai paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo. 7.   Il massimale dell'importo annuo del contributo che ciascuno Stato membro è tenuto a versare per l'anno n + 2, l'importo annuo del contributo per l'anno n + 1 e le frazioni dei contributi precisano: a) l'importo gestito dalla Commissione; e b) l'importo gestito dalla BEI, ivi compresi gli abbuoni di interesse gestiti dalla stessa.
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