Art. 42

Audit esterno e discarico alla Commissione

In vigore dal 26 nov 2018
Audit esterno e discarico alla Commissione 1.   Per quanto riguarda le operazioni finanziate a valere sulle risorse dell'11o FES gestite dalla Commissione a norma dell', la Corte dei conti esercita i suoi poteri conformemente al presente articolo e all'. 2.   Si applicano gli articoli 255, 256 e 257, l'articolo 258, paragrafi 1 e 2, paragrafo 3, seconda frase, e paragrafo 4, nonché l'articolo 259 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. 3.   Ai fini del presente titolo, la Corte dei conti tiene conto dei trattati, dell'accordo di partenariato ACP-UE, della decisione 2013/755/UE, dell'accordo interno, del presente regolamento e di tutti gli atti adottati a norma degli stessi. 4.   La Corte dei conti è informata della regolamentazione interna di cui all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, compresa la nomina degli ordinatori, nonché dell'atto di delega di cui all'articolo 79 di tale regolamento. 5.   Le autorità nazionali di audit degli Stati ACP e dei PTOM sono incoraggiate a cooperare con la Corte dei conti su invito di quest'ultima. 6.   La Corte dei conti può emettere pareri su questioni riguardanti l'11o FES su richiesta di una delle istituzioni dell'Unione.
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