Art. 38

Relazioni e riesame

In vigore dal 14 nov 2018
Relazioni e riesame Entro il 20 dicembre 2025, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento, anche per quanto riguarda: a) la possibilità per gli Stati membri di effettuare e ritirare dichiarazioni a norma dell', paragrafo 2, e dell', paragrafo 2; b) l'interazione tra il rispetto dei diritti fondamentali e il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca; c) l'applicazione degli con riferimento alla gestione e destinazione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca, alla restituzione dei beni alle vittime e al risarcimento delle vittime.
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Relazioni e riesame (Art. 38 Regolamento (UE) 2018/1805) — Testo vigente | Portale Normativo