Art. 38
Relazioni e riesame
In vigore dal 14 nov 2018
Relazioni e riesame
Entro il 20 dicembre 2025, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento, anche per quanto riguarda:
a)
la possibilità per gli Stati membri di effettuare e ritirare dichiarazioni a norma dell', paragrafo 2, e dell', paragrafo 2;
b)
l'interazione tra il rispetto dei diritti fondamentali e il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca;
c)
l'applicazione degli con riferimento alla gestione e destinazione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca, alla restituzione dei beni alle vittime e al risarcimento delle vittime.
Storico versioni
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