Art. 39

Sostituzione

In vigore dal 14 nov 2018
Sostituzione Il presente regolamento sostituisce la decisione quadro 2003/577/GAI per quanto riguarda il congelamento di beni tra gli Stati membri vincolati dal presente regolamento a decorrere dal 19 dicembre 2020. Il presente regolamento sostituisce la decisione quadro 2006/783/GAI tra gli Stati membri vincolati dal presente regolamento a decorrere dal 19 dicembre 2020. Per gli Stati membri vincolati dal presente regolamento i riferimenti alla decisione quadro 2003/577/GAI, per quanto riguarda il congelamento di beni, e alla decisione quadro 2006/783/GAI si intendono fatti al presente regolamento.
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