Art. 40

Disposizioni transitorie

In vigore dal 14 nov 2018
Disposizioni transitorie 1.   Il presente regolamento si applica ai certificati di congelamento e ai certificati di confisca trasmessi il 19 dicembre 2020 o successivamente a tale data. 2.   I certificati di congelamento e i certificati di confisca trasmessi prima del 19 dicembre 2020 continuano a essere disciplinati dalle decisioni quadro 2003/577/GAI e 2006/783/GAI tra gli Stati membri vincolati dal presente regolamento fino all'esecuzione definitiva del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca.
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