Art. 6

Formato per la presentazione delle informazioni

In vigore dal 23 ott 2018
Formato per la presentazione delle informazioni 1.   Gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione trasmettono le informazioni di cui all', paragrafo 1, nei formati e nelle rappresentazioni per lo scambio di dati specificati dalle autorità di risoluzione e rispettano le definizioni dei punti di dati incluse nel modello unico di punti di dati riportato nell'allegato III e le regole di convalida specificate nell'allegato IV, nonché le seguenti disposizioni: a) nei dati trasmessi non sono incluse informazioni non richieste o non applicabili; b) i valori numerici sono trasmessi come dati fattuali secondo quanto segue: i) i punti di dati con il tipo di dati «Importo monetario» sono segnalati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità; ii) i punti di dati con il tipo di dati «Percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali; iii) i punti di dati con il tipo di dati «Numero intero» sono segnalati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità. 2.   I dati trasmessi dagli enti o, nel caso dei gruppi, dalle imprese madri nell'Unione sono associati alle seguenti informazioni: a) data di riferimento per la presentazione; b) valuta utilizzata per le segnalazioni; c) principi contabili applicabili; d) identificativo dell'entità che effettua la segnalazione; e) livello di consolidamento delle informazioni conformemente all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2018:1624:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Formato per la presentazione delle informazioni (Art. 6 Regolamento (UE) 2018/1624) — Testo vigente | Portale Normativo