Art. 8

Cooperazione tra l'autorità competente e l'autorità di risoluzione

In vigore dal 23 ott 2018
Cooperazione tra l'autorità competente e l'autorità di risoluzione 1.   L'autorità competente e l'autorità di risoluzione verificano congiuntamente se le informazioni da comunicare all'autorità di risoluzione ai sensi dell', paragrafo 1, e dell' siano già disponibili, in tutto o in parte, presso l'autorità competente. 2.   Se le informazioni sono già disponibili, in tutto o in parte, presso l'autorità competente, questa le trasmette tempestivamente all'autorità di risoluzione. 3.   Nel caso di cui al paragrafo 2, l'autorità di risoluzione provvede affinché agli enti o, nel caso dei gruppi, alle imprese madri nell'Unione sia comunicato quali informazioni è necessario includere nella comunicazione ai sensi dell', paragrafo 1. Le autorità identificano le informazioni mediante riferimento ai modelli di cui all'allegato I.
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