Art. 3

Comunicazione delle informazioni essenziali ai fini dei piani di risoluzione individuali e di gruppo

In vigore dal 23 ott 2018
Comunicazione delle informazioni essenziali ai fini dei piani di risoluzione individuali e di gruppo 1.   Gli enti e, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione presentano alle autorità di risoluzione, direttamente o per il tramite dell'autorità competente, le informazioni precisate nei modelli di cui all'allegato I rispettando il livello di consolidamento delle informazioni, la frequenza e il formato di cui, rispettivamente, agli e seguendo le istruzioni di cui all'allegato II. 2.   Ove l'autorità di risoluzione o, nel caso dei gruppi, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo applichi obblighi semplificati in conformità dell' della direttiva 2014/59/UE, essa comunica agli enti o alle imprese madri nell'Unione interessati quali informazioni non è necessario includere nella presentazione di cui al paragrafo 1. L'autorità identifica le informazioni mediante riferimento ai modelli di cui all'allegato I.
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Comunicazione delle informazioni essenziali ai fini dei piani di risoluzione individuali e di gruppo (Art. 3 Regolamento (UE) 2018/1624) — Testo vigente | Portale Normativo