Art. 4

Livello di consolidamento delle informazioni

In vigore dal 23 ott 2018
Livello di consolidamento delle informazioni 1.   Gli enti che non fanno parte di un gruppo presentano le informazioni di cui all', paragrafo 1, tranne le informazioni di cui all'allegato I, modelli Z 07.02 e Z 04.00, su base individuale. 2.   Nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione presentano le informazioni di cui all', paragrafo 1, secondo le seguenti modalità: a) le informazioni specificate nell'allegato I, modello Z 01.00, per: i) le entità del gruppo incluse nel bilancio consolidato del gruppo che superano lo 0,5 % delle attività totali o delle passività totali del gruppo; ii) gli enti del gruppo che superano lo 0,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio oppure lo 0,5 % del capitale primario di classe 1 totale del gruppo in base alla situazione consolidata dell'impresa madre nell'Unione; iii) le entità del gruppo che forniscono funzioni essenziali; b) le informazioni specificate nell'allegato I, modelli Z 02.00 e Z 03.00: i) al livello dell'impresa madre nell'Unione o, se diversa, al livello di ciascuna entità di risoluzione su base individuale; ii) al livello di ciascun ente del gruppo che è un'entità giuridica pertinente e non rientra nell'ambito di applicazione del punto i), su base individuale, tranne nei casi in cui l'autorità di risoluzione abbia rinunciato completamente all'applicazione a tale ente del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 11 o paragrafo 12, della direttiva 2014/59/UE; iii) al livello dell'impresa madre nell'Unione su base consolidata o, se diversa, al livello di ciascuna entità di risoluzione in base alla situazione consolidata del gruppo di risoluzione; c) le informazioni specificate nell'allegato I, modello Z 04.00, relativamente alle interconnessioni finanziarie tra tutte le entità giuridiche pertinenti; d) le informazioni specificate nell'allegato I, modelli Z 05.01 e Z 05.02: i) al livello dell'impresa madre nell'Unione o, se diversa, al livello di ciascuna entità di risoluzione su base individuale; ii) al livello dell'impresa madre nell'Unione su base consolidata o, se diversa, al livello di ciascuna entità di risoluzione in base alla situazione consolidata del gruppo di risoluzione; e) le informazioni specificate nell'allegato I, modello Z 06.00, al livello dell'impresa madre nell'Unione su base consolidata, relativamente a tutti gli enti creditizi che sono entità giuridiche pertinenti; f) le informazioni specificate nell'allegato I, modello Z 07.01, separatamente per ciascuno Stato membro in cui il gruppo opera; g) le informazioni specificate nell'allegato I, modelli Z 07.02, Z 07.03 e Z 07.04, relativamente alle funzioni essenziali e alle linee di business principali fornite da ogni entità del gruppo; h) le informazioni specificate nell'allegato I, modello Z 08.00, relativamente a tutti i servizi essenziali forniti a ogni entità del gruppo riportata nell'allegato I, modello Z 01.00; i) le informazioni specificate nell'allegato I, modello Z 09.00, relativamente a tutte le infrastrutture di mercato finanziario, la cui perturbazione ostacolerebbe gravemente o impedirebbe l'esecuzione delle funzioni essenziali indicate nel modello Z 07 02; j) le informazioni specificate nell'allegato I, modelli Z 10.01 e Z 10.02, relativamente a tutti i sistemi informatici essenziali all'interno del gruppo.
Storico versioni

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