Art. 5
Frequenza, date di riferimento e date d'invio
In vigore dal 23 ott 2018
Frequenza, date di riferimento e date d'invio
1. Gli enti trasmettono le informazioni di cui all', paragrafo 1, al più tardi entro il 30 aprile di ogni anno in riferimento all'ultimo giorno dell'anno civile precedente o dell'esercizio finanziario pertinente. Se il 30 aprile non cade in un giorno lavorativo, le informazioni sono trasmesse il giorno lavorativo successivo.
2. Le autorità di risoluzione comunicano i necessari recapiti dell'autorità di risoluzione o, se del caso, dell'autorità competente cui vanno comunicate le informazioni.
3. Gli enti possono trasmettere dati che non sono stati verificati mediante revisione contabile. Laddove i dati verificati mediante revisione contabile si discostino dai dati non verificati presentati, sono immediatamente comunicati i dati riveduti a seguito della revisione contabile. I dati non verificati sono dati riguardo ai quali non è stato ricevuto il parere di un revisore esterno, mentre i dati verificati sono i dati sottoposti all'esame di un revisore esterno che esprime un parere al riguardo.
4. Le rettifiche delle segnalazioni inoltrate sono comunicate immediatamente.
Storico versioni
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