Art. 7
Comunicazione delle informazioni supplementari ai fini dei piani di risoluzione individuali o di gruppo
In vigore dal 23 ott 2018
Comunicazione delle informazioni supplementari ai fini dei piani di risoluzione individuali o di gruppo
1. Ove l'autorità di risoluzione o l'autorità di risoluzione a livello di gruppo ritenga che per la preparazione e l'attuazione dei piani di risoluzione siano necessarie informazioni non contemplate da alcun modello dell'allegato I, oppure ove il formato in cui l'autorità competente fornisce le informazioni supplementari ai sensi dell', paragrafo 2, non sia idoneo ai fini della preparazione o dell'attuazione dei piani di risoluzione, l'autorità di risoluzione richiede tali informazioni all'ente o all'impresa madre nell'Unione.
2. Ai fini della richiesta di cui al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione:
a)
individua le informazioni supplementari che devono essere comunicate;
b)
specifica, tenendo conto del volume e della complessità delle informazioni richieste, il periodo appropriato entro il quale l'ente o, nel caso dei gruppi, l'impresa madre nell'Unione comunica le informazioni all'autorità di risoluzione;
c)
specifica il formato che gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione devono utilizzare per trasmettere le informazioni all'autorità di risoluzione;
d)
specifica se le informazioni debbano essere redatte su base individuale o a livello di gruppo e se il loro ambito sia locale, esteso all'Unione o mondiale;
e)
indica i necessari recapiti per la comunicazione delle informazioni supplementari.
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