Art. 2
Definizioni
In vigore dal 23 ott 2018
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(1) «entità di risoluzione»:
a)
un'entità stabilita nell'Unione che è designata dall'autorità di risoluzione, a norma dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, come entità per la quale il piano di risoluzione prevede un'azione di risoluzione, oppure
b)
un ente che non fa parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), per il quale il piano di risoluzione preparato ai sensi dell' della direttiva 2014/59/UE prevede un'azione di risoluzione;
(2) «gruppo di risoluzione»:
a)
un'entità di risoluzione e le relative filiazioni le quali non sono:
i)
né entità di risoluzione,
ii)
né filiazioni di altre entità di risoluzione,
iii)
né entità stabilite in un paese terzo che non sono incluse nel gruppo di risoluzione in conformità del piano di risoluzione e relative filiazioni, oppure
b)
gli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale, l'organismo centrale e qualsiasi ente soggetto al controllo dell'organismo centrale qualora una di tali entità sia un'entità di risoluzione;
(3) «ente del gruppo»: un'entità del gruppo che è un ente creditizio o un'impresa di investimento;
(4) «entità giuridica pertinente»: un'entità del gruppo che:
a)
fornisce funzioni essenziali, o
b)
rappresenta o fornisce più del 5 % di uno degli elementi seguenti:
i)
l'importo complessivo dell'esposizione al rischio, di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
ii)
la misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria del gruppo, di cui all'articolo 429, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;
iii)
i proventi di gestione del gruppo su base consolidata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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