Art. 14

Accesso al finanziamento del Corpo europeo di solidarietà

In vigore dal 2 ott 2018
Accesso al finanziamento del Corpo europeo di solidarietà I soggetti giuridici pubblici o privati stabiliti in uno dei paesi partecipanti che svolgono attività di solidarietà nei paesi partecipanti possono richiedere finanziamenti nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà. Nel caso delle attività di cui all', paragrafo 1, lettera a), l'ottenimento del marchio di qualità da parte dell'organizzazione partecipante è la precondizione per ricevere finanziamenti nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà. Nel caso dei progetti di solidarietà di cui all', paragrafo 1, lettera b), anche le persone fisiche possono chiedere un finanziamento a nome di gruppi informali di partecipanti.
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