Art. 12

Partecipazione delle persone fisiche

In vigore dal 2 ott 2018
Partecipazione delle persone fisiche 1.   I giovani di età compresa tra 17 e 30 anni che intendono partecipare al Corpo europeo di solidarietà si registrano nel portale del Corpo europeo di solidarietà o ricevono sostegno per provvedere alla registrazione. Tuttavia, al momento di iniziare del volontariato, un tirocinio, un lavoro o un progetto di solidarietà, un giovane deve avere almeno 18 anni e non più di 30. 2.   In sede di attuazione del presente regolamento, la Commissione, gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti provvedono affinché si adottino misure specifiche ed efficaci per promuovere l'inclusione sociale e pari condizioni di accesso, in particolare per quanto riguarda la partecipazione dei giovani con minori opportunità.
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