Art. 11
Paesi partecipanti
In vigore dal 2 ott 2018
Paesi partecipanti
1. Il Corpo europeo di solidarietà è aperto alla partecipazione dei paesi seguenti («paesi partecipanti»):
a)
il volontariato, i tirocini, i lavori, i progetti di solidarietà e le attività di rete sono aperti alla partecipazione degli Stati membri;
b)
il volontariato, i progetti di solidarietà e le attività di rete sono aperti alla partecipazione anche dei paesi seguenti:
i)
i paesi in via di adesione, i paesi candidati e i potenziali candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro, nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi;
ii)
i paesi EFTA che sono firmatari dell'accordo SEE, conformemente alle disposizioni di tale accordo;
iii)
la Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da concludere con tale paese;
iv)
i paesi interessati dalla politica europea di vicinato che hanno concluso accordi con l'Unione che prevedono la possibilità di una loro partecipazione ai programmi dell'Unione, sotto riserva della conclusione di un accordo bilaterale con l'Unione in merito alle condizioni della loro partecipazione al Corpo europeo di solidarietà.
2. I paesi di cui al paragrafo 1, lettera b), sono soggetti a tutti gli obblighi e adempiono a tutti i compiti previsti dal presente regolamento per gli Stati membri.
3. Il Corpo europeo di solidarietà sostiene la cooperazione con i paesi partner, in particolare i paesi del vicinato europeo, per le attività di cui all', punti 6) e 11).
Storico versioni
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