Art. 2

Definizioni

In vigore dal 2 ott 2018
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1)   «attività di solidarietà»: un'attività temporanea di elevata qualità che non interferisce con il funzionamento del mercato del lavoro, risponde a importanti sfide sociali a beneficio di una comunità o dell'intera società, contribuendo in tal modo al raggiungimento degli obiettivi del Corpo europeo di solidarietà, assume la forma di volontariato, tirocini, lavori, progetti di solidarietà e attività di rete in vari settori, garantisce un valore aggiunto europeo e il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza, comprende una solida dimensione di apprendimento e formazione mediante attività pertinenti che possono essere offerte ai partecipanti prima, durante e dopo l'attività, riguarda una vasta gamma di settori, quali la protezione dell'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e il rafforzamento dell'inclusione sociale, ma non include attività che fanno parte di un curriculum di istruzione formale, formazione professionale e sistemi di formazione né attività in situazioni di emergenza; 2)   «candidato registrato»: una persona di età compresa tra 17 e 30 anni che risiede legalmente in un paese partecipante e si è registrata nel portale del Corpo europeo di solidarietà al fine di esprimere il proprio interesse a partecipare a un'attività di solidarietà, a cui però non partecipa ancora; 3)   «partecipante»: una persona di età compresa tra 18 e 30 anni che risiede legalmente in un paese partecipante, si è registrata nel portale del Corpo europeo di solidarietà e prende parte a un'attività di solidarietà; 4)   «giovani con minori opportunità»: persone di età compresa fra i 18 e i 30 anni che hanno bisogno di un sostegno supplementare a causa della propria condizione svantaggiata rispetto ai loro pari dovuta a vari ostacoli, come ad esempio disabilità, problemi di salute, difficoltà scolastiche, differenze culturali o ostacoli economici, sociali e geografici, inclusi i giovani appartenenti a comunità emarginate o a rischio di discriminazioni basate su uno dei motivi di cui all' della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; 5)   «organizzazione partecipante»: qualsiasi soggetto giuridico pubblico o privato, con o senza scopo di lucro, a livello locale, regionale, nazionale o internazionale, che ha ricevuto il marchio di qualità – nelle sue funzioni di organizzazione di accoglienza o di sostegno, compresa la funzione di invio, oppure di entrambe – a garanzia del fatto che è in grado di attuare attività di solidarietà in linea con gli obiettivi del Corpo europeo di solidarietà e che offre a un partecipante un'opportunità di volontariato, tirocinio o lavoro o attua e sostiene altre attività nel quadro del Corpo europeo di solidarietà; 6)   «volontariato»: un'attività di solidarietà consistente in un'attività di volontariato non retribuita per un periodo massimo di dodici mesi, offre ai giovani la possibilità di contribuire al lavoro quotidiano di organizzazioni in attività di solidarietà, a vantaggio, in ultima istanza, delle comunità al cui interno hanno luogo le attività, si svolge in un paese diverso dal paese di residenza del partecipante (attività transfrontaliera) o nel paese di residenza del partecipante (attività nazionale), non sostituisce i tirocini o i lavori e, di conseguenza, non è in nessun caso assimilabile a un'occupazione ed è basata su un contratto scritto di volontariato; 7)   «attività di gruppi di volontariato»: volontariato che permette a gruppi di partecipanti provenienti da diversi paesi di fare volontariato insieme per un periodo compreso tra due settimane e due mesi e contribuisce in modo particolare all'inclusione dei giovani con minori opportunità nel Corpo europeo di solidarietà o è giustificata dai suoi obiettivi specifici, o entrambi; 8)   «tirocinio»: un'attività di solidarietà sotto forma di pratica lavorativa per un periodo compreso tra due e sei mesi, rinnovabile una sola volta e per una durata massima di dodici mesi all'interno della stessa organizzazione partecipante, offerta e pagata dall'organizzazione partecipante che ospita il partecipante, in un paese diverso da quello di residenza del partecipante (attività transfrontaliera) o nel paese di residenza del partecipante (attività nazionale), include una componente di apprendimento e formazione per aiutare il partecipante ad acquisire esperienza rilevante al fine di sviluppare competenze utili per il suo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale, è basata su un contratto scritto di tirocinio concluso all'inizio del tirocinio, conformemente al quadro normativo vigente nel paese in cui si svolge il tirocinio, a seconda dei casi, che indichi gli obiettivi formativi, le condizioni di lavoro, la durata del tirocinio, la remunerazione del partecipante nonché i diritti e gli obblighi delle parti, tenendo conto dei principi del quadro di qualità per i tirocini, e non sostituisce i lavori; 9)   «lavoro»: un'attività di solidarietà intrapresa per un periodo da tre a dodici mesi, pagata dall'organizzazione partecipante che assume il partecipante, in un paese diverso da quello di residenza del partecipante (attività transfrontaliera) o nel paese di residenza del partecipante (attività nazionale). Qualora la durata del contratto di lavori superi i dodici mesi, il sostegno finanziario alle organizzazioni partecipanti che offrono lavoro è erogato per un periodo massimo di dodici mesi. Tali lavori includono una componente di apprendimento e formazione e sono basate su un contratto di lavoro scritto conforme a tutte le condizioni di lavoro definite nel diritto nazionale, nei contratti collettivi applicabili, o entrambi, del paese in cui è svolto il lavoro; 10)   «progetto di solidarietà»: un'attività di solidarietà nazionale non retribuita, intrapresa per un periodo da due a dodici mesi, che è istituita e svolta da un gruppo di almeno cinque partecipanti, al fine di affrontare le principali sfide delle loro comunità, presentando al tempo stesso un chiaro valore aggiunto europeo, e non sostituisce i tirocini o i lavori; 11)   «attività di rete»: un'attività nazionale o transfrontaliera volta a rafforzare la capacità di un'organizzazione partecipante di offrire progetti di qualità a un crescente numero di partecipanti, di attirare nuove adesioni, sia di giovani sia di organizzazioni, e di fornire l'opportunità di dare un riscontro sulle attività di solidarietà, che può altresì contribuire allo scambio di esperienze e a rafforzare il senso di appartenenza tra partecipanti e organizzazioni partecipanti e sostiene così il più ampio impatto positivo del Corpo europeo di solidarietà; 12)   «marchio di qualità»: la certificazione attribuita a un'organizzazione che intende offrire attività di solidarietà, nelle sue funzioni di organizzazione di accoglienza o di sostegno, compresa la funzione di invio, oppure di entrambe, che attesta che l'organizzazione è in grado di garantire la qualità delle attività di solidarietà in conformità dei principi e degli obiettivi del Corpo europeo di solidarietà ed è attribuita in base a vari requisiti specifici a seconda del tipo di attività di solidarietà e della funzione dell' organizzazione; 13)   «centri risorse del Corpo europeo di solidarietà»: le ulteriori funzioni svolte da agenzie nazionali designate per sostenere lo sviluppo, l'attuazione e la qualità delle azioni condotte nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà e l'individuazione delle competenze acquisite dai partecipanti durante le attività di solidarietà, incluse le relative attività di formazione; 14)   «portale del Corpo europeo di solidarietà»: uno strumento interattivo basato su internet, disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e gestito sotto la responsabilità della Commissione, che fornisce servizi online volti a contribuire all'attuazione di qualità del Corpo europeo di solidarietà, integrando le attività delle organizzazioni partecipanti, tra cui informazioni sul Corpo europeo di solidarietà, registrazione dei partecipanti, ricerca di partecipanti, pubblicità e ricerca di attività di solidarietà, ricerca di potenziali partner per i progetti, sostegno alla creazione di contatti e alle offerte di attività di solidarietà, attività di formazione, comunicazione e messa in rete, informazione e notifica circa le opportunità, messa a punto di un meccanismo di riscontro sulla qualità delle attività di solidarietà e altre novità pertinenti relative al Corpo europeo di solidarietà; 15)   «strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento»: strumenti che consentono ai soggetti interessati di comprendere, valutare e, se del caso, riconoscere i risultati dell'apprendimento non formale e informale in tutta l'Unione.
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