Art. 1

Oggetto

In vigore dal 2 ott 2018
Oggetto 1.   Il presente regolamento stabilisce il quadro giuridico per il Corpo europeo di solidarietà, che rafforza la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni ad attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità al fine di contribuire ad accrescere la coesione, la solidarietà e la democrazia in Europa, con un particolare impegno a favore della promozione dell'inclusione sociale. 2.   Il Corpo europeo di solidarietà persegue i propri obiettivi mediante attività di solidarietà nonché misure di qualità e di sostegno. Le attività di solidarietà sono realizzate conformemente a specifici requisiti definiti per ciascun tipo di attività di solidarietà svolta nel quadro del Corpo europeo di solidarietà, oltre che ai quadri normativi vigenti nei paesi partecipanti. 3.   Il Corpo europeo di solidarietà sostiene attività di solidarietà che presentino un chiaro valore aggiunto europeo, ad esempio grazie alle seguenti caratteristiche: a) il carattere transnazionale, in particolare per quanto concerne la mobilità ai fini dell'apprendimento e la cooperazione; b) la capacità di integrare altri programmi e politiche a livello locale, regionale, nazionale, dell'Unione e internazionale; c) la dimensione europea per quanto riguarda i temi, gli obiettivi, gli approcci, i risultati attesi e altri aspetti delle attività di solidarietà; d) l'approccio volto a coinvolgere giovani provenienti da contesti diversi; e) il contributo a un uso efficace degli strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento.
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