Art. 21

Commissione europea

In vigore dal 2 ott 2018
Commissione europea 1.   Le norme che si applicano al rapporto tra la Commissione e un'agenzia nazionale sono definite, conformemente alle norme di cui all' del regolamento (UE) n. 1288/2013, in un documento scritto. Tale documento: a) sancisce i criteri di controllo interno per le agenzie nazionali e le norme per la gestione, da parte delle agenzie nazionali, dei fondi dell'Unione destinati al sostegno; b) comprende il programma di lavoro dell'agenzia nazionale, ivi inclusi i compiti di gestione dell'agenzia nazionale a cui è erogato il sostegno dell'Unione; c) specifica gli obblighi per le relazioni a carico dell'agenzia nazionale. 2.   Ogni anno la Commissione mette a disposizione dell'agenzia nazionale i seguenti fondi: a) finanziamenti per le sovvenzioni al paese partecipante interessato dalle azioni del Corpo europeo di solidarietà la cui gestione è affidata all'agenzia nazionale; b) un contributo finanziario per il sostegno ai compiti di gestione dell'agenzia nazionale, definito in conformità dell', paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1288/2013. 3.   La Commissione stabilisce i requisiti del programma di lavoro dell'agenzia nazionale. La Commissione non mette a disposizione dell'agenzia nazionale i fondi del Corpo europeo di solidarietà prima di aver formalmente approvato il programma di lavoro dell'agenzia nazionale, tenendo conto dei principi di cui all', paragrafo 2, e all'. 4.   Sulla base dei requisiti di conformità previsti per le agenzie nazionali di cui all', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1288/2013, la Commissione sottopone a revisione i sistemi nazionali di gestione e controllo, la dichiarazione della gestione dell'agenzia nazionale e il parere dell'organismo indipendente di revisione contabile, tenendo conto delle informazioni fornite dall'autorità nazionale in merito alle proprie attività di monitoraggio e supervisione relative al Corpo europeo di solidarietà. 5.   Dopo avere valutato la dichiarazione della gestione annuale e il parere dell'organismo indipendente di revisione contabile, la Commissione comunica all'agenzia nazionale e all'autorità nazionale il proprio parere e le proprie osservazioni. 6.   Qualora la Commissione non potesse accettare la dichiarazione della gestione annuale o il parere dell'organismo indipendente di revisione contabile, oppure nel caso di insoddisfacente esecuzione da parte dell'agenzia nazionale delle osservazioni della Commissione, quest'ultima può adottare ogni misura precauzionale e correttiva necessaria al fine di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione a norma dell'articolo 131, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. 7.   La Commissione organizza riunioni e formazioni periodiche con e per la rete di agenzie nazionali, per garantire una coerente attuazione del Corpo europeo di solidarietà in tutti i paesi partecipanti. La Commissione consulta periodicamente i principali soggetti interessati, comprese le organizzazioni partecipanti, in merito all'attuazione del Corpo europeo di solidarietà.
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