Art. 20

Agenzia nazionale

In vigore dal 2 ott 2018
Agenzia nazionale 1.   In ciascun paese partecipante al Corpo europeo di solidarietà le agenzie nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del regolamento (UE) n. 1288/2013 nei rispettivi paesi agiscono anche in qualità di agenzie nazionali nel quadro del Corpo europeo di solidarietà. L', paragrafi 1, 2, 5, 6, 7 e 8, del regolamento (UE) n. 1288/2013 si applica per analogia al Corpo europeo di solidarietà. 2.   Fatto salvo l', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1288/2013, l'agenzia nazionale è responsabile anche della gestione di tutte le fasi del ciclo di vita del progetto delle azioni del Corpo europeo di solidarietà che figurano negli atti di esecuzione di cui all' del presente regolamento, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti v) e vi), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
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