Art. 24

Attuazione del Corpo europeo di solidarietà

In vigore dal 2 ott 2018
Attuazione del Corpo europeo di solidarietà 1.   Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, la Commissione adotta programmi di lavoro mediante atti di esecuzione, tenendo conto delle priorità delle politiche nazionali di solidarietà ove tali informazioni le siano trasmesse. Ogni programma di lavoro garantisce che l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici di cui agli siano attuati in modo coerente e delinea i risultati attesi, il metodo di attuazione e il relativo importo totale. I programmi di lavoro contengono inoltre una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione dell'importo assegnato a ogni azione e un'indicazione della distribuzione dei fondi tra i paesi partecipanti per le azioni gestite tramite le agenzie nazionali nonché un calendario indicativo dell'attuazione. 2.   Per il bilancio gestito tramite le agenzie nazionali, l'atto di esecuzione consente alle agenzie nazionali di distribuire gli importi tra le principali azioni nazionali e transfrontaliere in modo coerente con le priorità individuate dalle politiche nazionali di solidarietà, in conformità dell', paragrafo 2, ed entro i limiti fissati nei programmi di lavoro. 3.   Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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Attuazione del Corpo europeo di solidarietà (Art. 24 Regolamento (UE) 2018/1475) — Testo vigente | Portale Normativo