Art. 9

Bilancio

In vigore dal 2 ott 2018
Bilancio 1.   Il bilancio totale disponibile per l'attuazione del Corpo europeo di solidarietà è fissato a 375 600 000 EUR ai prezzi correnti, per il periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020. 2.   Il sostegno finanziario alle attività di solidarietà di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), è indicativamente del 90 % per i progetti di volontariato e di solidarietà e del 10 % per i tirocini o i lavori, o per entrambi, con un massimo del 20 % per le attività nazionali. 3.   La dotazione finanziaria può coprire anche le spese per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie alla gestione del Corpo europeo di solidarietà e al conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, iniziative di informazione e comunicazione, spese connesse alla creazione, alla manutenzione e all'aggiornamento del portale del Corpo europeo di solidarietà e dei necessari sistemi di supporto informatico, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del Corpo europeo di solidarietà. 4.   Se necessario, alcuni stanziamenti possono essere iscritti nel bilancio dopo il 2020 per coprire spese simili e consentire la gestione delle azioni non ultimate entro il 31 dicembre 2020. 5.   Un paese partecipante può mettere a disposizione dei beneficiari del programma fondi nazionali da gestire in base alle norme del Corpo europeo di solidarietà e utilizzare a tale scopo le strutture decentrate del Corpo europeo di solidarietà, a condizione che ne garantisca proporzionalmente il finanziamento complementare.
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