Art. 8
Misure di qualità e di sostegno
In vigore dal 2 ott 2018
Misure di qualità e di sostegno
L'azione di cui alla lettera d) dell' sostiene:
a)
misure volte a garantire la qualità e l'accessibilità del volontariato, dei tirocini, dei lavori o dei progetti di solidarietà e pari opportunità per tutti i giovani dei diversi paesi partecipanti, tra cui la formazione offline e online, il sostegno linguistico, il sostegno amministrativo per i partecipanti e le organizzazioni partecipanti, l'assicurazione complementare e il sostegno prima e, ove necessario, dopo l'attività di solidarietà, così come l'ulteriore utilizzo dello Youthpass per individuare e documentare le competenze acquisite durante le attività di solidarietà;
b)
lo sviluppo e la gestione di marchi di qualità distinti per i soggetti giuridici che intendono offrire, rispettivamente, volontariato o tirocini e lavori per il Corpo europeo di solidarietà al fine di garantire la conformità con i principi e gli obblighi del Corpo europeo di solidarietà;
c)
le attività dei centri risorse del Corpo europeo di solidarietà per sostenere e migliorare la qualità dell'attuazione delle azioni del Corpo europeo di solidarietà e la convalida dei risultati;
d)
la creazione, la manutenzione e l'aggiornamento del portale del Corpo europeo di solidarietà e di altri servizi online pertinenti, nonché i necessari sistemi di supporto informatico e strumenti basati su internet, tenendo conto della necessità di colmare il divario digitale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1475:oj#art-8