Art. 7

Attività di solidarietà

In vigore dal 2 ott 2018
Attività di solidarietà 1.   Le azioni di cui alle lettere a), b) e c) dell' sostengono le attività di solidarietà che si concretizzano in: a) volontariato, tirocini e lavori, incluse le attività individuali sia transfrontaliere che nazionali. Nel caso del volontariato sono sostenute anche le attività in cui sono coinvolti gruppi di partecipanti provenienti da diversi paesi partecipanti; b) progetti di solidarietà su iniziativa dei partecipanti; c) attività di rete per partecipanti e organizzazioni partecipanti. 2.   Il volontariato nel quadro del servizio volontario europeo continua a essere effettuato, a seconda dei casi, ai sensi del regolamento (UE) n. 1288/2013 o del presente regolamento. I riferimenti al servizio volontario europeo negli atti giuridici dell'Unione, in particolare nella direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), si intendono come comprendenti il volontariato di cui sia al regolamento (UE) n. 1288/2013 sia al presente regolamento.
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Attività di solidarietà (Art. 7 Regolamento (UE) 2018/1475) — Testo vigente | Portale Normativo