Art. 7
Attività di solidarietà
In vigore dal 2 ott 2018
Attività di solidarietà
1. Le azioni di cui alle lettere a), b) e c) dell' sostengono le attività di solidarietà che si concretizzano in:
a)
volontariato, tirocini e lavori, incluse le attività individuali sia transfrontaliere che nazionali. Nel caso del volontariato sono sostenute anche le attività in cui sono coinvolti gruppi di partecipanti provenienti da diversi paesi partecipanti;
b)
progetti di solidarietà su iniziativa dei partecipanti;
c)
attività di rete per partecipanti e organizzazioni partecipanti.
2. Il volontariato nel quadro del servizio volontario europeo continua a essere effettuato, a seconda dei casi, ai sensi del regolamento (UE) n. 1288/2013 o del presente regolamento. I riferimenti al servizio volontario europeo negli atti giuridici dell'Unione, in particolare nella direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), si intendono come comprendenti il volontariato di cui sia al regolamento (UE) n. 1288/2013 sia al presente regolamento.
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