Art. 23

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

In vigore dal 2 ott 2018
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione 1.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno il potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante ispezioni in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti e altri terzi che hanno beneficiato di fondi dell'Unione nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà. Essi possono anche effettuare revisioni contabili e controlli concernenti le agenzie nazionali. 2.   L'OLAF può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (16), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà. 3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali controlli e indagini secondo le loro rispettive competenze.
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