Art. 22

Principi del sistema di controllo

In vigore dal 2 ott 2018
Principi del sistema di controllo 1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive. 2.   La Commissione è responsabile dei controlli di supervisione per le azioni del Corpo europeo di solidarietà gestite dalle agenzie nazionali. Essa fissa le prescrizioni minime per i controlli effettuati dall'agenzia nazionale e dall'organismo indipendente di revisione contabile. 3.   Le agenzie nazionali sono responsabili dei controlli primari sui beneficiari di sovvenzioni per le azioni del Corpo europeo di solidarietà che sono loro affidate. Tali controlli sono proporzionati e adeguati e offrono ragionevoli garanzie del fatto che le sovvenzioni assegnate siano usate per i fini stabiliti e nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili. 4.   Per quanto riguarda i fondi trasferiti alle agenzie nazionali, la Commissione garantisce un adeguato coordinamento dei propri controlli con le autorità nazionali e le agenzie nazionali, in base al principio della revisione contabile unica e secondo un'analisi basata sui rischi. Il presente paragrafo non si applica alle indagini condotte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
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