Art. 26
Modifiche del regolamento (UE) n. 1288/2013
In vigore dal 2 ott 2018
Modifiche del regolamento (UE) n. 1288/2013
Il regolamento (UE) n. 1288/2013 è così modificato:
1)
l' è sostituito dal seguente:
«
Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento
1. La mobilità individuale ai fini dell'apprendimento contribuisce:
a)
alla mobilità dei giovani che partecipano ad attività di apprendimento non formale e informale tra i paesi del programma; tale mobilità può esplicarsi negli scambi di giovani così come in azioni innovative basate su disposizioni esistenti in materia di mobilità;
b)
alla mobilità degli individui che operano nell'animazione socioeducativa o nelle organizzazioni giovanili e degli animatori giovanili; tale mobilità può esplicarsi in attività di formazione e di rete.
2. La presente azione sostiene anche la mobilità dei giovani e la mobilità delle persone attive nel settore dell'animazione socioeducativa o in organizzazioni giovanili e degli animatori giovanili da e verso paesi partner, in particolare i paesi interessati dalla politica di vicinato.»;
2)
all', i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma a decorrere dal 1o gennaio 2014 ammonta a 14 542 724 000 EUR a prezzi correnti.
2. L'importo di cui al paragrafo 1 è assegnato alle azioni del programma secondo la ripartizione seguente, con un margine di flessibilità non superiore al 5 % per ciascun importo stanziato:
a)
almeno l'80,8 % all'istruzione e alla formazione. Dalla citata percentuale sono assegnati i seguenti stanziamenti minimi:
i)
il 44,3 % all'istruzione superiore, pari al 35,7 % del bilancio totale;
ii)
il 21,4 % all'istruzione e alla formazione professionale, pari al 17,3 % del bilancio totale;
iii)
il 14,6 % all'istruzione scolastica, pari all'11,8 % del bilancio totale;
iv)
il 4,9 % all'apprendimento degli adulti, pari al 3,9 % del bilancio totale;
b)
l'8,6 % alla gioventù;
c)
fino all'1,5 % allo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti;
d)
l'1,9 % all'iniziativa Jean Monnet;
e)
l'1,8 % allo sport, di cui una percentuale non superiore al 10 % a favore dell'attività di cui all', paragrafo 1, lettera b);
f)
il 3,4 % quali sovvenzioni di funzionamento destinate alle agenzie nazionali;
g)
l'1,8 % alla copertura delle spese amministrative.
3. Degli stanziamenti previsti al paragrafo 2, lettere a) e b), almeno il 63 % è assegnato alla mobilità individuale ai fini dell'apprendimento, almeno il 27 % alla cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi e almeno il 4,2 % al sostegno delle riforme programmatiche.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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