Art. 18
Autorità nazionale
In vigore dal 2 ott 2018
Autorità nazionale
In ciascun paese partecipante al Corpo europeo di solidarietà le autorità nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del regolamento (UE) n. 1288/2013 agiscono anche in qualità di autorità nazionali ai fini del Corpo europeo di solidarietà. L', paragrafi 1, 3, 8, 9 e da 11 a 16, di tale regolamento si applica per analogia al Corpo europeo di solidarietà.
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