Art. 16

Comunicazione e divulgazione

In vigore dal 2 ott 2018
Comunicazione e divulgazione 1.   La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali e le agenzie nazionali dei paesi partecipanti come pure le pertinenti reti a livello dell'Unione, assicura la diffusione di informazioni, la pubblicità e il seguito da dare a tutte le azioni sostenute nel quadro del Corpo europeo di solidarietà. 2.   Le agenzie nazionali di cui all' sviluppano strategie per una sensibilizzazione efficace. Tali strategie sono indirizzate altresì ai giovani con minori opportunità, anche nelle zone isolate, e alla divulgazione e all'impiego dei risultati delle attività sostenute nell'ambito delle azioni che gestiscono, coinvolgendo anche le organizzazioni giovanili e i servizi specializzati di informazione ai giovani, a seconda dei casi. 3.   Le attività di comunicazione contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, a condizione che siano connesse all'obiettivo generale del presente regolamento e comportino un valore aggiunto nonché visibilità per l'Unione. 4.   Le organizzazioni partecipanti utilizzano il marchio «Corpo europeo di solidarietà» ai fini della comunicazione e della divulgazione di informazioni connesse al Corpo europeo di solidarietà.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1475:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo