Art. 15
Monitoraggio e valutazione delle prestazioni e dei risultati
In vigore dal 2 ott 2018
Monitoraggio e valutazione delle prestazioni e dei risultati
1. La Commissione, di concerto con le autorità nazionali e le agenzie nazionali nei paesi partecipanti e coinvolgendo le organizzazioni partecipanti, nonché i soggetti interessati dell'Unione e nazionali quali le organizzazioni giovanili, monitora periodicamente e in modo efficace le prestazioni del Corpo europeo di solidarietà nel raggiungimento dei suoi obiettivi. La Commissione consulta periodicamente i principali soggetti interessati, comprese le organizzazioni partecipanti, in merito all'attuazione del Corpo europeo di solidarietà.
2. Sulla base del quadro minimo di indicatori definito nell'allegato, al più tardi entro il 6 aprile 2019 la Commissione, di concerto con gli Stati membri, istituisce mediante atti di esecuzione un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del Corpo europeo di solidarietà. Tale programma dettagliato comprende un ampio insieme di indicatori qualitativi e quantitativi a tal fine, oltre che il calendario e la metodologia del monitoraggio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
3. Nel 2020 la Commissione pubblica una relazione che illustra i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del Corpo europeo di solidarietà.
4. Entro il 6 ottobre 2022, la Commissione procede a una valutazione indipendente del presente regolamento per stimare l'efficienza, l'efficacia e l'impatto del programma in considerazione dei suoi obiettivi e presenta una relazione sulle principali conclusioni, comprese raccomandazioni per il futuro del programma, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo. Nell'ambito della valutazione, la Commissione garantisce una consultazione periodica di tutti i soggetti interessati, compresi i partecipanti, le organizzazioni partecipanti e le comunità locali interessate, a seconda dei casi. Le proposte future relative alla concezione del programma e all'assegnazione delle risorse tengono conto dei risultati della valutazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1475:oj#art-15