Art. 13
Organizzazioni partecipanti
In vigore dal 2 ott 2018
Organizzazioni partecipanti
1. Il Corpo europeo di solidarietà è aperto alla partecipazione di soggetti giuridici pubblici o privati, con o senza scopo di lucro, a condizione che offrano attività corrispondenti alla definizione di attività di solidarietà di cui al presente regolamento e abbiano ricevuto un marchio di qualità. In linea con il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, le sovvenzioni non hanno per scopo o per effetto un profitto.
2. La domanda presentata da un soggetto giuridico per diventare organizzazione partecipante è valutata dal competente organismo di attuazione del Corpo europeo di solidarietà sulla base dei principi di parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione, non sostituzione dei posti di lavoro, offerta di attività di elevata qualità aventi una dimensione di apprendimento incentrata sullo sviluppo personale, socioeducativo e professionale, adeguate condizioni di formazione, lavoro e volontariato, ambiente e condizioni sicuri e dignitosi, nonché del «principio del divieto del fine di lucro», in linea con il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Il rispetto di tali principi garantisce che le attività delle organizzazioni partecipanti siano conformi agli obblighi del Corpo europeo di solidarietà. Il marchio di qualità è attribuito unicamente alle organizzazioni che si impegnano a rispettare tali principi. L'effettivo rispetto degli stessi è soggetto a controllo a norma degli del presente regolamento. Il soggetto giuridico che modifichi in maniera sostanziale le proprie attività ne informa il competente organismo di attuazione ai fini di una nuova valutazione. Il processo di attribuzione del marchio di qualità per il volontariato è differente rispetto a quanto previsto per i lavori e i tirocini.
3. In seguito alla valutazione, al soggetto giuridico può essere attribuito il marchio di qualità. Il marchio deve essere rivalutato periodicamente e può essere revocato. Qualora il marchio di qualità sia revocato, può essere riattribuito a seguito di una nuova domanda e di ulteriore valutazione.
4. I soggetti giuridici che hanno ottenuto il marchio di qualità hanno accesso al portale del Corpo europeo di solidarietà, nelle loro funzioni di organizzazioni di accoglienza o di sostegno, oppure entrambe, e possono presentare offerte per le attività di solidarietà ai candidati registrati.
5. Il marchio di qualità non comporta automaticamente finanziamenti a titolo del Corpo europeo di solidarietà.
6. Le attività di solidarietà e le relative misure di qualità e di sostegno offerte da un'organizzazione partecipante possono ricevere finanziamenti nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà o di un altro programma dell'Unione che contribuisce in maniera autonoma agli obiettivi del Corpo europeo di solidarietà e ne rispetta i requisiti o da altre fonti di finanziamento che non dipendono dal bilancio dell'Unione.
Storico versioni
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