Art. 88
Entrata in funzione
In vigore dal 12 set 2018
Entrata in funzione
1. La Commissione determina la data a partire dalla quale l’ETIAS entra in funzione una volta che:
a)
siano entrate in vigore le necessarie modifiche agli atti giuridici che istituiscono i sistemi d’informazione dell’UE di cui all’, paragrafo 2, volte a realizzare l’interoperabilità con il sistema d’informazione ETIAS;
b)
sia entrato in vigore il regolamento che affida a eu-LISA la gestione operativa dell’ETIAS;
c)
siano entrate in vigore le necessarie modifiche agli atti giuridici che istituiscono i sistemi d’informazione dell’UE di cui all’, paragrafo 2, volte a fornire l’accesso a tali banche dati all’unità centrale ETIAS;
d)
siano state adottate le misure di cui all’, paragrafo 5, all’, paragrafi 3, 5 e 6, all’, paragrafo 4, all’, paragrafi 3 e 5, all’, paragrafi 2 e 3, all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 3, lettera b), all’, paragrafi 1, 3 e 4 e all’, paragrafo 3;
e)
eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale dell’ETIAS;
f)
eu-LISA e l’unità centrale ETIAS abbiano convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere al sistema centrale ETIAS i dati di cui all’ e le abbiano comunicate alla Commissione;
g)
gli Stati membri e l’unità centrale ETIAS abbiano comunicato alla Commissione i dati relativi alle diverse autorità di cui all’, paragrafi 1 e 3.
2. Il collaudo dell’ETIAS di cui al paragrafo 1, lettera e), è effettuato da eu-LISA in cooperazione con gli Stati membri e l’unità centrale ETIAS.
3. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell’esito del collaudo effettuato in base al paragrafo 1, lettera e).
4. La decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5. Gli Stati membri e l’unità centrale ETIAS iniziano a utilizzare l’ETIAS a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione ai sensi del paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1240:oj#art-88