Art. 86
Entrate
In vigore dal 12 set 2018
Entrate
Le entrate generate dall’ETIAS costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (44). Esse sono destinate a coprire le spese di funzionamento e di manutenzione dell’ETIAS. Le entrate residue dopo la copertura di tali costi sono assegnate al bilancio dell’Unione.
Storico versioni
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