Art. 84
Uso dei dati per l’elaborazione di relazioni e statistiche
In vigore dal 12 set 2018
Uso dei dati per l’elaborazione di relazioni e statistiche
1. Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione, di eu-LISA e dell’unità centrale ETIAS è abilitato a consultare i seguenti dati, unicamente per elaborare relazioni e statistiche e senza che sia possibile l’identificazione individuale e in conformità delle misure di salvaguardia relative alla non discriminazione di cui all’:
a)
informazioni sullo stato della domanda;
b)
cittadinanza, sesso e anno di nascita del richiedente;
c)
paese di residenza;
d)
istruzione (primaria, secondaria, superiore o nessuna istruzione);
e)
attuale occupazione (gruppo di posizioni lavorative);
f)
tipo del documento di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio;
g)
tipo di autorizzazione ai viaggi e, per le autorizzazioni ai viaggi con validità territoriale limitata di cui all’, lo Stato membro o gli Stati membri di rilascio;
h)
periodo di validità dell’autorizzazione ai viaggi; e
i)
motivi del rifiuto, della revoca o dell’annullamento dell’autorizzazione ai viaggi.
2. Ai fini del paragrafo 1, eu-LISA istituisce, attua e ospita nei suoi siti tecnici un archivio centrale contenente i dati di cui al paragrafo 1 che non consente l’identificazione delle persone fisiche ma che consentirebbe alle autorità di cui al paragrafo 1 di ottenere relazioni e dati statistici personalizzabili al fine di migliorare la valutazione dei rischi per la sicurezza, di immigrazione illegale e l’alto rischio epidemico, migliorare l’efficienza delle verifiche di frontiera, assistere l’unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS nel trattamento delle domande di autorizzazione ai viaggi e sostenere politiche migratorie dell’Unione basate su dati concreti. L’archivio contiene anche statistiche giornaliere relative ai dati di cui al paragrafo 4. L’accesso all’archivio centrale è concesso mediante un accesso sicuro tramite TESTA con controllo dell’accesso e specifici profili di utente unicamente ai fini dell’elaborazione di relazioni e statistiche.
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme dettagliate concernenti il funzionamento dell’archivio centrale e le norme sulla protezione e la sicurezza dei dati applicabili all’archivio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
3. Le procedure poste in essere da eu-LISA per monitorare lo sviluppo e il funzionamento del sistema d’informazione ETIAS di cui all’, paragrafo 1, comprendono la possibilità di produrre statistiche periodiche per garantire tale monitoraggio.
4. Ogni trimestre eu-LISA pubblica statistiche relative al sistema d’informazione ETIAS in cui figurano, in particolare, il numero e la cittadinanza dei richiedenti a cui è stata rilasciata o rifiutata un’autorizzazione ai viaggi, compresi i motivi del rifiuto, e dei cittadini di paesi terzi la cui autorizzazione ai viaggi è stata annullata o revocata.
5. Alla fine di ogni anno i dati statistici sono raccolti in una relazione annuale relativa all’anno in questione. La relazione è pubblicata e trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Garante europeo della protezione dei dati, all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e alle autorità nazionali di controllo.
6. Su richiesta della Commissione, eu-LISA le fornisce statistiche su aspetti specifici connessi all’attuazione del presente regolamento nonché le statistiche di cui al paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1240:oj#art-84