Art. 21

Risultati del trattamento automatizzato

In vigore dal 12 set 2018
Risultati del trattamento automatizzato 1.   Qualora dal trattamento automatizzato di cui all’, paragrafi da 2 a 5, non risulti alcun riscontro positivo, il sistema centrale ETIAS emette automaticamente un’autorizzazione ai viaggi in conformità dell’ e ne informa il richiedente in conformità dell’. 2.   Qualora dal trattamento automatizzato di cui all’, paragrafi da 2 a 5, risultino uno o più riscontri positivi, la domanda è trattata secondo la procedura di cui all’. 3.   Qualora tramite la verifica ai sensi dell’ si confermi che i dati registrati nel fascicolo di domanda corrispondono ai dati per i quali è emerso un riscontro positivo durante il trattamento automatizzato di cui all’, paragrafi da 2 a 5, o qualora a seguito di tale verifica persistano dubbi circa l’identità del richiedente, la domanda è trattata secondo la procedura di cui all’. 4.   Qualora dal trattamento automatizzato ai sensi dell’, paragrafo 3, risulti che il richiedente ha risposto affermativamente a una delle domande elencate nell’, paragrafo 4, e in assenza di altri riscontri positivi, la domanda è trasmessa all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente per il trattamento manuale di cui all’.
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