Art. 22
Verifica da parte dell’unità centrale ETIAS
In vigore dal 12 set 2018
Verifica da parte dell’unità centrale ETIAS
1. Qualora dal trattamento automatizzato di cui all’, paragrafi da 2 a 5, emergano uno o più riscontri positivi, il sistema centrale ETIAS consulta automaticamente l’unità centrale ETIAS.
2. Se consultata, l’unità centrale ETIAS ha accesso al fascicolo di domanda e agli eventuali fascicoli di domanda collegati, nonché a tutti i riscontri positivi emersi dal trattamento automatizzato di cui all’, paragrafi da 2 a 5, nonché alle informazioni rilevate dal sistema centrale ETIAS ai sensi dell’, paragrafi 7 e 8.
3. L’unità centrale ETIAS verifica se i dati registrati nel fascicolo di domanda corrispondono a uno o più dei seguenti:
a)
indicatori di rischio specifici di cui all’;
b)
dati presenti nel sistema centrale ETIAS, compreso l’elenco di controllo ETIAS di cui all’;
c)
dati presenti in uno dei sistemi d’informazione dell’UE oggetto di consultazione;
d)
dati Europol;
e)
dati presenti nelle banche dati Interpol SLTD o TDAWN.
4. Qualora i dati non corrispondano e non siano emersi altri riscontri positivi dal trattamento automatizzato di cui all’, paragrafi da 2 a 5, l’unità centrale ETIAS elimina il falso riscontro positivo dal fascicolo di domanda e il sistema centrale ETIAS emette automaticamente un’autorizzazione ai viaggi in conformità dell’.
5. Qualora i dati corrispondano a quelli del richiedente o persistano dubbi sull’identità del richiedente, la domanda è trattata secondo la procedura di cui all’.
6. L’unità centrale ETIAS completa il trattamento manuale entro 12 ore dal ricevimento del fascicolo di domanda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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